STATUTO 
Statuto Organigramma
Statuto
Associazione Oratoriana
Art. 1) DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata: “ASSOCIAZIONE ORATORIANA”
L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà, uguaglianza, pluralismo e democraticità.
Art. 2) SEDE
L’Associazione ha sede in Via L. Settembrini, 27 a Bellizzi in provincia di Salerno.
Art. 3) SCOPI
L’Associazione, fondata sulla gratuità delle prestazioni degli associati, non ha scopi o finalità di lucro, neanche indirettamente. Essa è apartitica e aconfessionale, e persegue esclusivamente fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri associati.
L’Associazione opera nel quadro previsto dalla Legge n° 266 dell’ 11 Agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni ed intende avvalersi di tutti i benefici dalla medesima previsti. A tal fine, l’Associazione intende iscriversi nei registri delle organizzazioni di volontariato previsti dall’Art. 6 della citata legge.
Art. 4) FINALITA’
L’Associazione ha lo scopo di operare nel campo della Società Civile, per combattere l’emarginazione sociale, tutelare le fasce deboli della cittadinanza, creare una cultura dell’accoglienza e della condivisione.
Art. 5) ATTIVITA’
L’Associazione ha per oggetto le seguenti attività:
a) — attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
b) — istituire un centro di ascolto per attività di segretariato sociale;
c) — organizzare convegni, seminari, dibattiti, studi, al fine di generalizzare le tematiche della solidarietà;
d) — organizzare consultori giuridico—legali per i non abbienti;
e) — collaborare con istituzioni pubbliche e private per la creazione di servizi alle persone e alle famiglie;
f) — organizzare attività ludiche—ricreative per i giovani.
Art. 6) SOCI
I Soci, sia persone fisiche che giuridiche, si distinguono in: fondatori, ordinari, onorari.
— I fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione.
— Gli ordinari sono tutti coloro che chiedono di aderire all’Associazione.
— Gli onorari sono tutti gli enti e le persone che contribuiscono all’attuazione degli scopi in forma determinanti.
Possono essere Soci i cittadini italiani, gli enti pubblici e privati che intendono prestare la propria attività di volontariato per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
L’attività’ di Socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti che saranno fissati dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art. 7) DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono Soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell‘ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il primo dicembre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 8) DIRITTI E OBBLIGHI
I Soci avranno diritto di frequentare i locai sociali, di servirsi delle strutture dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni promosse dall‘Associazione.
I Soci sono obbligati a prestare la propria attività di volontariato per il raggiungimento degli scopi associativi; ad osservare le norme del presente Statuto nonché ad uniformarsi alle deliberazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 9) PERDITA
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione e per morosità ed indegnità; la morosità e l’indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10) CARICHE
Le cariche dell’Associazione sono elettive e gratuite.
Art. 11) ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.
Art. 12) ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dei Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno, entro il trenta aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione all’Albo dell’Associazione dell’avviso di comunicazione, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l‘adunanza.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.
Essa e’ convocata in via straordinaria, quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli associati. La data e l’ordine del giorno della convocazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota associativa. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci ma non da membri dei Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se Io ritiene opportuno, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere, il diritto di intervenire in Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale su apposito libro, firmato dai Presidente, dal Segretario ed, eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 13) COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’Art. 21 c.c.
L’Assemblea approva l’indirizzo ed il programma generale dell’Associazione formulato dal Consiglio Direttivo; elegge il Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e il consuntivo; nomina i componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea tra i Soci.
I Consiglieri restano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione, nonché il Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri.
Art. 15) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota associativa annuale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo formula ogni anno il programma generale dell’attività dell’Associazione, ne cura l’applicazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
Delibera sulla nomina dei Soci onorari e sui casi di morosità ed indegnità dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione.
Art. 16) PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale.
Dura in carica un biennio e può delegare i suoi poteri.
Art. 17) TESORIERE
Il Tesoriere dura in carica un biennio ed è responsabile dell’andamento amministrativo e della contabilità dell’Associazione.
Art. 18) PATRIMONIO
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
— dai contributi degli associati;
— dai contributi di privati, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
— dai contributi di organismi internazionali;
— da donazioni e lasciti testamentari;
— da rimborsi derivanti da convenzioni;
— da entrate derivanti da attività produttive marginali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
— dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell‘Associazione;
— da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 19) BILANCIO
L‘esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all‘Assemblea per l’approvazione, secondo le norme dell’Art. 21 c.c.
Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 2O) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni del Codice Civile.
Art. 21) VARIE
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività’ da essa svolta.
Art. 22) STRUTTURE
L’Associazione svolge l’attività’ di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 23) CONVENZIONI
L’Associazione può stipulare con lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, le convenzioni previste dalI’Art. 7 della citata Legge n° 266 / 91.
Art. 24) NORME DI RINVIO
Per quanta non prevista dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Codice Civile ed a quelle delle altre Leggi in materia di Associazione.
Art. 25) LEGGE N° 266 / 1991
L’Associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, previsti dalla citata Legge n° 266 / 91
|